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Art. 108

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. L’ufficio doganale di controllo può controllare le merci dichiarate per l’esportazione e quelle che si trovano sotto vigilanza doganale entro un periodo d’intervento fissato individualmente.
  2. Il controllo doganale ha luogo al domicilio dello speditore autorizzato o presso un ufficio doganale.
  3. L’ufficio doganale di controllo annuncia il controllo doganale, se la sua esecuzione non è possibile prima dello scadere del periodo d’intervento.
  4. Se l’ufficio doganale di controllo lascia trascorrere il periodo d’intervento inutilizzato, lo speditore autorizzato può trasportare le merci nel territorio doganale estero o in regime di transito.

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