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Art. 105a

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. Per l’immissione in libera pratica il destinatario autorizzato può presentare una dichiarazione doganale semplificata per un invio di merci:
    1. che vengono spedite da un’unica persona;
    2. che, in uno o più colli:
    1. vengono spedite con un unico mandato di trasporto transfrontaliero, oppure 2. sono trasportate nel territorio doganale da un fornitore, un acquirente o un’altra persona autorizzata a disporre della merce; c. il cui valore complessivo dell’imposta sul valore aggiunto non ammonta a più di 1000 franchi e la cui massa lorda totale non supera 1000 chilogrammi; d. che non sottostanno ad alcun disposto di natura non doganale; e. che non sottostanno ad alcun obbligo d’autorizzazione; e f. per le quali non sono dovuti tributi o è dovuta esclusivamente l’imposta sul valore aggiunto.
  2. Per un invio di cui al capoverso 1 non assoggettato all’imposta sul valore aggiunto il destinatario autorizzato può presentare la dichiarazione doganale per scritto o in un’altra forma di manifestazione della volontà.
  3. Per un invio è possibile presentare più dichiarazioni doganali purché:
    1. ciò non comporti una riduzione dei tributi; e
    2. non siano elusi disposti di natura non doganale.
  4. L’UDSC può negare o ritirare l’autorizzazione ad avvalersi della dichiarazione doganale semplificata qualora vengano pregiudicati la riscossione dei tributi o l’osservanza di disposti di natura non doganale oppure non siano rispettate le condizioni e gli oneri fissati nell’autorizzazione di cui all’articolo 103.

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