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Art. 103

631.01ODFederal Council Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 42 cpv. 1 lett. a e d LD)

  1. L’UDSC può rilasciare a una persona soggetta all’obbligo di dichiarazione un’autorizzazione quale speditore autorizzato o destinatario autorizzato, se i seguenti requisiti sono adempiuti:
    1. la persona spedisce o riceve regolarmente merci;
    2. la persona indica il suo domicilio o i luoghi, che saranno autorizzati;
    3. la persona presta una garanzia a copertura dei tributi;
    4. la persona organizza l’amministrazione e l’esercizio in modo tale che il corso della spedizione e lo statuto doganale delle merci possano essere verificati successivamente in ogni momento senza lacune;
    5. il domicilio della persona e i luoghi, che saranno autorizzati, si trovano nel territorio doganale e così vicino a un ufficio doganale che i controlli sono possibili con un onere amministrativo adeguato.
  2. Nell’autorizzazione sono fissati condizioni e oneri per la procedura. L’UDSC può escludere determinate merci dalla procedura.
  3. L’autorizzazione stabilisce l’ufficio doganale competente di partenza o destinazione (ufficio doganale di controllo).
  4. L’UDSC rifiuta l’autorizzazione se il richiedente:
    1. non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o
    2. ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’UDSC.1
  5. L’UDSC decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.2
  6. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’UDSC tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l’autorizzazione.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 6 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

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