Possono essere emanate norme che prevedono indennità se:
i beneficiari non hanno un interesse personale preponderante all’esecuzione del compito;
al beneficiario non può essere ragionevolmente chiesto che sopporti l’onere finanziario, e
i vantaggi risultanti dal compito non compensano l’onere finanziario.
Possono essere emanate norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico se:
nel caso di delega di compiti, il diritto federale esula dalla legislazione quadro;
i Cantoni devono adempiere compiti che esulano dalla semplice esecuzione amministrativa di disposizioni federali;
il costo dell’esecuzione dei compiti non può essere ampiamente addossato ai beneficiari o a chi ne è causa, oppure
1 le indennità devono essere versate nell’ambito di accordi di programma tra Confederazione e Cantoni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
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