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Art. 9e

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

Chiunque aliena un’arma da fuoco o una parte essenziale di arma da fuoco al titolare di un’autorizzazione eccezionale, deve inviare entro 30 giorni una copia dell’autorizzazione alla competente autorità cantonale.

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