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Art. 66c

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
  1. La sicurezza dei dati è retta:
    1. 1 dall’OPDa2;
    2. 3 dall’ordinanza dell’8 novembre 20234sulla sicurezza delle informazioni.5
  2. L’Ufficio centrale Armi adotta le misure organizzative necessarie per impedire l’accesso non autorizzato ai dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 65 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  2. RS 235.11

  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 32 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  4. RS 128.1

  5. Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132).

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