514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale
(art. 32c cpv. 7 LArm)
Ai fini del controllo dell’accesso al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco, è possibile utilizzare il sistema di gestione delle identità della Confederazione. Quest’ultimo permette di accertare l’identità degli utenti e di comunicare il nome dell’utente, l’indirizzo di posta elettronica e gli identificatori locali.
Ai fini della gestione puntuale dell’accesso, la Cancelleria federale può comunicare regolarmente, per ogni utente, al sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco i dati relativi al nome, la sigla, gli identificatori locali, l’indirizzo di posta elettronica, i dati relativi all’indirizzo, nonché all’impiego, alla funzione e al ruolo tratti dal sistema di gestione delle identità della Confederazione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 13 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871). ↩
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