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Art. 5a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 5 cpv. 1 lett. b LArm) Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate modificate in armi da fuoco semiautomatiche, se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali.

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