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Art. 59a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

La DANTRAG contiene:

  1. i dati sul rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di cui all’articolo 58 lettera d;
  2. i documenti che l’Ufficio centrale Armi, le autorità doganali e le autorità cantonali di polizia si scambiano elettronicamente;
  3. i dati sul coordinamento delle attività delle autorità cantonali d’esecuzione.

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