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Art. 58

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 31c LArm)

L’Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti:

  1. verifica l’autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm);
  2. rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm);
  3. trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm);
  4. rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a– 24c , 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un’autorizzazione;
  5. fornisce consulenza alle autorità d’esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all’amministrazione e ai cittadini;
  6. rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm);
  7. tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. bbisLArm);
  8. gestisce le seguenti banche dati:

1. le banche dati di cui all’articolo 32a capoverso 1 LArm,

2. la banca dati DANTRAG (art. 59a );

i. attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a );

j. coordina le attività delle autorità cantonali d’esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni;

k. emana direttive ed elabora documenti d’esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi;

l.1 mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117).

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