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Art. 54a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 31 LArm) Le armi da fuoco, le parti essenziali di armi da fuoco e gli accessori di armi da fuoco introdotti nel territorio svizzero illecitamente senza il contrassegno di cui all’articolo 31 capoverso 2, sono confiscati definitivamente dall’autorità competente.

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