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Art. 4a

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 4 cpv. 2bise 5 cpv. 1 lett. c LArm)

  1. Sono considerate armi da fuoco portatili le armi da fuoco la cui lunghezza totale supera i 60 cm o che, per sparare, di norma sono utilizzate con entrambe le mani oppure appoggiate sulla spalla.
  2. Sono considerate armi da fuoco corte le pistole e le rivoltelle nonché le altre armi da fuoco che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 1.

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