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Art. 46

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 25b LArm)

  1. Chiunque, nel traffico passeggeri, intende esportare temporaneamente armi da fuoco o parti essenziali di armi in uno Stato Schengen deve presentare una domanda per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco.
  2. La domanda deve essere presentata con l’apposito modulo alla competente autorità del Cantone di domicilio.
  3. La domanda deve essere corredata di:
    1. 1
    2. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    3. due fototessere recenti.
  4. L’autorità cantonale competente annota nella carta europea d’arma da fuoco tutte le armi che il richiedente è autorizzato a possedere.
  5. La carta europea d’arma da fuoco è valida cinque anni. La sua durata di validità può essere prorogata due volte di due anni.

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

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