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Art. 23

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 11a LArm)

  1. Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport:1
    1. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO2ammesse dall’International Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva;
    2. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032sul tiro fuori del servizio;
    3. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali.
  2. La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest’ultimo non deve sussistere alcun motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm.
  3. Se per il rappresentante legale sussistono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito.
  4. La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell’ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro, prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

  2. RS 512.31

  3. Introdotto dal n. III dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5071).

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