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Art. 19

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 10 cpv. 1 lett. b LArm)

  1. Possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti:
    1. 1 i fucili a ripetizione d’ordinanza svizzeri;
    2. i fucili da sport per la munizione di calibro militare usuale in Svizzera e per la munizione di calibro sportivo, quali i fucili standard con sistema di culatta a ripetizione;
    3. le armi da caccia ammesse per la caccia dalla legislazione federale sulla caccia;
    4. i fucili da sport ammessi per concorsi nazionali e internazionali di tiro di caccia sportiva.
  2. Chiunque intende acquistare un fucile con sistema di ripetizione a pompa o con leva guardamano necessita di un permesso d’acquisto di armi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2827).

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