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Art. 11

514.541OArmFederal Council Ordinance12 dic 2008Fonte originale

(art. 6a LArm)

  1. L’autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 6a LArm è rilasciata dalla competente autorità cantonale a un rappresentante designato dall’ereditando o dalla comunione ereditaria (rappresentante degli eredi). Se gli oggetti ereditati sono armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco, il rappresentante degli eredi deve adempiere le condizioni e gli obblighi applicabili a collezionisti (art. 28e LArm).1
  2. La domanda per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale deve essere presentata entro sei mesi dalla morte dell’ereditando.
  3. La domanda va inviata alla competente autorità cantonale con i seguenti allegati:
    1. una lista, firmata dal rappresentante degli eredi, dei singoli oggetti ereditati con l’indicazione del tipo, del fabbricante, del calibro, della designazione e del numero dell’arma;
    2. 2
    3. una copia del passaporto valido o della carta d’identità valida;
    4. se del caso, l’attestazione ufficiale di cui all’articolo 9c ;
    5. in caso di armi da fuoco, la prova di aver adottato le misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza.3
  4. Se le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale sono adempite, la competente autorità cantonale rilascia un’unica autorizzazione per tutti gli oggetti elencati nella lista. 4bis. Il rappresentante degli eredi deve informare l’autorità competente entro 30 giorni della divisione ereditaria e comunicarle quale oggetto è stato attribuito a quale erede. Se sono state attribuite armi da fuoco o parti essenziali di armi da fuoco al rappresentante degli eredi, l’autorità competente può obbligarlo a chiedere il rilascio, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, di una nuova autorizzazione eccezionale per tali oggetti. È applicabile il capoverso 4.4
  5. Se in seguito alla divisione ereditaria un erede, che non sia il rappresentante degli eredi, acquista uno o più oggetti elencati nella lista, egli presenta a proprio nome, entro sei mesi dalla divisione ereditaria, una domanda per l’autorizzazione eccezionale. È applicabile il capoverso 4.5
  6. È competente l’autorità cantonale del luogo di domicilio dell’acquirente. L’autorità trasmette una copia dell’autorizzazione all’autorità competente dell’ultimo luogo di domicilio dell’ereditando.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  2. Abrogata dall’all. 10 n. II 19 dell’O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2377).

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