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Art. 42b

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Chiunque all’entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 della presente legge è in possesso di un’arma da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b*–* d deve, entro tre anni, notificarne il legittimo possesso all’autorità competente del proprio Cantone di domicilio.
  2. La notifica non è necessaria se l’arma da fuoco è già registrata in un sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32a capoverso 2.

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