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Art. 32e

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati (LPD).2
  2. Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali se:
    1. la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all’articolo 6 capoversi 6 e, se del caso, 7 LPD;
    2. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole; o
    3. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia o dinanzi a un’altra autorità estera competente.3
  3. Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
  4. Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 44 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 44 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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