Torna alla legge

Art. 32a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
    1. banca dati sull’acquisto di armi da parte di cittadini stranieri senza permesso di domicilio (DEWA);
    2. banca dati sull’acquisto di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen (DEWS);
    3. banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi (DEBBWA);
    4. banca dati sulla cessione in proprietà di armi dell’esercito e sulle persone soggette all’obbligo di leva e i militari nei cui confronti sussiste un motivo d’impedimento per il possesso di un’arma personale secondo l’articolo 113 della legge militare del 3 febbraio 19951(DAWA);
    5. banca dati sui contrassegni destinati a garantire la tracciabilità delle armi da fuoco e delle loro munizioni (DARUE).
  2. Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco.
  3. Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati.
  4. I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari.
  5. La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1–3.
  6. Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5.

Footnotes

  1. RS 510.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.