Torna alla legge

Art. 28e

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell’articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.
  2. Collezionisti e musei devono:
    1. tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va costantemente aggiornata;
    2. essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne facciano richiesta.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.