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Art. 28b

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:
    1. vi sono motivi legittimi;
    2. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e
    3. le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempiute.
  2. Per motivi legittimi s’intendono segnatamente:
    1. le esigenze professionali;
    2. l’utilizzo per scopi industriali;
    3. la compensazione di menomazioni fisiche;
    4. il collezionismo.

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