Torna alla legge

Art. 27a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Per svolgere funzioni di sicurezza nelle aree degli aeroporti svizzeri può essere rilasciata un’autorizzazione quadro a compagnie aeree estere.
  2. Per sventare reati e proteggere i passeggeri a bordo di velivoli può essere rilasciata un’autorizzazione quadro all’autorità estera competente per la sicurezza aerea.
  3. L’autorizzazione quadro può essere rilasciata soltanto se la competente autorità estera o la compagnia aerea estera garantisce, per ogni persona incaricata di svolgere una funzione secondo i capoversi 1 e 2, che questa persona:
    1. è legittimata a portare un’arma secondo il diritto dello Stato estero interessato; e
    2. è istruita adeguatamente.
  4. L’autorizzazione quadro disciplina i luoghi d’impiego, il genere di armi, la collaborazione con le autorità locali e l’entità delle funzioni di sicurezza.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.