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Art. 25a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni necessita di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25. L’autorizzazione può essere rilasciata per un anno al massimo e per uno o più viaggi. È rinnovabile, ma di volta in volta per una durata massima di un anno.1
  2. A chi trasporta armi con sé, provenendo da uno Stato Schengen, l’autorizzazione è rilasciata soltanto se le armi sono registrate nella carta europea d’arma da fuoco.2L’autorizzazione è iscritta nella carta europea d’arma da fuoco.
  3. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
    1. cacciatori e tiratori sportivi;
    2. membri stranieri del personale di missioni diplomatiche, missioni permanenti presso organizzazioni internazionali, posti consolari e missioni speciali;
    3. membri di forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali;
    4. agenti di sicurezza con mandato statale, nell’ambito di visite ufficiali annunciate;
    5. 3 collaboratori di autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, unitamente a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen;
    6. 4 membri di autorità di polizia estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.5
  4. Durante il soggiorno in Svizzera, la carta europea d’arma da fuoco deve essere sempre portata con sé e, su richiesta, presentata alle autorità.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823;FF 2009 3051).

  3. Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 45516775;FF 2011 4077).

  4. Introdotta dal n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831;FF 2014 277).

  5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531).

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