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Art. 24a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Chiunque a titolo professionale intende introdurre sul territorio svizzero un’unica fornitura specificatamente definita di armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni, necessita di un’autorizzazione specifica.
  2. I titolari di un’autorizzazione specifica ai sensi del presente articolo che nell’arco di un anno non hanno dato adito ad alcuna contestazione in relazione all’introduzione sul territorio svizzero, possono chiederne la commutazione in un’autorizzazione generale ai sensi degli articoli 24b o 24c .

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