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Art. 22a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. L’esportazione e il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero a partire dal territorio svizzero di armi, parti di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni sono disciplinati dalla:
    1. legislazione sul materiale bellico, se il bene è contemplato anche da questa;
    2. legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se il bene non è contemplato anche dalla legislazione sul materiale bellico.
  2. Sono fatti salvi gli articoli 22b , 23, 25a e 25b .1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 4475405art. 1 lett. e;FF 2004 5273).

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