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Art. 11a

514.54LArmFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Un minorenne può ottenere in prestito dalla sua società di tiro o dal suo rappresentante legale un’arma da sport se è in grado di dimostrare che con tale arma esercita con regolarità il tiro sportivo e non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 lettere b o c.
  2. Il rappresentante legale deve comunicare, entro 30 giorni, al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio del minorenne la consegna a titolo di prestito dell’arma da sport. Previa informazione del rappresentante legale, la comunicazione può essere effettuata anche dalla società che mette a disposizione l’arma.
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

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