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Art. 36

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale di topografia coordina le attività della Confederazione nel campo dei nomi geografici.
  2. Può avvalersi di altri servizi della Confederazione, aziende della Confederazione e servizi specializzati dei Cantoni.

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