Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
ONGeo · Ordinanza sui nomi geografici
Art. 28
Art. 27
Art. 29
Torna alla legge
Art. 28
Art. 27
Art. 29
510.625
ONGeo
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
L’Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.
Possono presentare una domanda:
le imprese di trasporto concessionarie;
il Comune sul cui territorio è situata la stazione;
Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.
Apri in Claude
Apri in ChatGPT