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Art. 28

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale dei trasporti stabilisce, su domanda, i nomi delle stazioni.
  2. Possono presentare una domanda:
    1. le imprese di trasporto concessionarie;
    2. il Comune sul cui territorio è situata la stazione;
    3. Il Cantone sul cui territorio è situata la stazione.

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