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Art. 26c

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’Ufficio federale di topografia tiene l’elenco ufficiale degli indirizzi degli edifici.
  2. L’Ufficio federale di statistica comunica all’Ufficio federale di topografia i dati del REA (art. 26b ) e dell’elenco ufficiale dei Comuni (art. 19) e, periodicamente, tutte le modifiche.
  3. Gli indirizzi degli edifici sono vincolanti per le autorità.

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