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Art. 15

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Il servizio competente secondo il diritto cantonale inoltra all’Ufficio federale di topografia la domanda di approvazione:
    1. dopo l’esame preliminare del nome: al più tardi 30 giorni prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore;
    2. senza l’esame preliminare del nome: al più tardi due mesi prima della data a partire dalla quale la modifica dovrebbe entrare in vigore.
  2. Alla domanda sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l’articolo 12.
  3. Il servizio richiedente ha qualità di parte nella procedura.
  4. Se il nome del Comune è conforme a quello della decisione sull’esame preliminare, l’Ufficio federale di topografia concede senz’altro l’approvazione. In caso contrario è eseguita una procedura di approvazione completa.
  5. La procedura poggia sugli articoli 62a– 62c , relativi all’accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Footnotes

  1. RS 172.010

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