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Art. 13

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. L’autorità competente secondo il diritto cantonale sottopone all’Ufficio federale di topografia le seguenti modifiche previste dei nomi dei Comuni:
    1. la modifica del nome di un Comune;
    2. il nome del Comune nel caso di una fusione di Comuni;
    3. i nomi dei Comuni nel caso di una separazione di Comuni.
  2. La domanda può contenere più varianti, le quali sono esaminate individualmente.
  3. Alla domanda di esame preliminare sono allegati gli atti preparatori. Essi comprendono tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione secondo l’articolo 12.
  4. La procedura poggia sugli articoli 62a– 62c , relativi all’accentramento delle procedure decisionali, della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il termine per il parere degli organi federali è di 30 giorni.

Footnotes

  1. RS 172.010

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