Torna alla legge

Art. 10

510.625ONGeoFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Il nome di un Comune deve essere univoco per l’intero territorio svizzero e non deve dare adito ad alcuna confusione con il nome di un altro Comune.
  2. Al nome del Comune deve essere aggiunto un complemento nei casi in cui:
    1. il medesimo nome è utilizzato da più Comuni;
    2. il nome di più Comuni è scritto diversamente, ma è pronunciato in maniera identica.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.