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Art. 5

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. 1bis. Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.1
  2. La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279;FF 2011 6287).

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