Torna alla legge

Art. 44

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale

A partire dal 1° gennaio 2009 la castrazione chirurgica di porcellini è vietata se effettuata senza anestesia. Se fino a tale data non fosse disponibile un metodo alternativo praticabile, il Consiglio federale può differire di due anni al massimo l’entrata in vigore del divieto.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.