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Art. 38

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l’esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.
  2. La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la collaborazione di tali organizzazioni e ditte. L’autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare nella Confederazione e nei Cantoni.
  3. Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.

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