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Art. 35a

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può nominare commissioni d’esame incaricate di far sostenere gli esami alle persone che esercitano funzioni nell’ambito dell’esecuzione della presente legge.
  2. Le commissioni d’esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.
  3. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare tali esami.

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