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Art. 31

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. Il perseguimento e il giudizio dei reati spettano ai Cantoni.
  2. L’USAV persegue e giudica le infrazioni di cui all’articolo 27 capoverso 2 commesse all’atto dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e di prodotti animali e accertate presso i posti d’ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 20051sulle dogane o alla legge del 12 giugno 20092sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).3
  3. Se in caso di importazione, transito ed esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti vi è simultaneamente un’infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall’UDSC.4
  4. Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un’infrazione alla legge federale del 16 marzo 20125sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, alla legge del 20 giugno 20146sulle derrate alimentari, alla legge del 1° luglio 19667sulle epizoozie, alla legge del 20 giugno 19868sulla caccia o alla legge federale del 21 giugno 19919sulla pesca, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l’infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.10

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. RS 641.20

  3. Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

  4. Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).

  5. RS 453

  6. RS 817.0

  7. RS 916.40

  8. RS 922.0

  9. RS 923.0

  10. Nuovo testo giusta l’all. il n. II 2 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249;FF 2011 5017).

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