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Art. 20c

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. Nell’ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo:1
    1. i collaboratori dell’USAV che svolgono compiti di alta vigilanza;
    2. i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;
    3. i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;
    4. i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.
  2. Nell’ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 39 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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