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Art. 20a

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. A conclusione di un esperimento sugli animali, dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)1pubblica i dati seguenti:
    1. il titolo dell’esperimento e il settore in cui è stato svolto;
    2. lo scopo dell’esperimento;
    3. il numero di animali impiegati per ogni specie;
    4. il grado di aggravio per gli animali coinvolti.
  2. Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.
  3. Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire. Tiene conto di interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione.

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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