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Art. 2

455LPAnFederal Act1 set 2008Fonte originale
  1. La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è pure applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati.
  2. Sono fatte salve le leggi federali del 20 giugno 19861sulla caccia, del 1° luglio 19662sulla protezione della natura e del paesaggio, del 21 giugno 19913sulla pesca, del 13 dicembre 20024sulla formazione professionale e del 1° luglio 19665sulle epizoozie.

Footnotes

  1. RS 922.0

  2. RS 451

  3. RS 923.0

  4. RS 412.10

  5. RS 916.40

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