L’ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base:
all’importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere;
all’entità, alla qualità e alla complessità delle misure e della pianificazione;
all’importanza delle misure per le specie animali e vegetali prioritarie per la conservazione e il miglioramento della diversità biologica;
al grado di pericolo cui sono esposti gli oggetti da proteggere;
all’importanza delle misure per il collegamento di biotopi e di popolazioni di specie degni di protezione;
alla qualità della fornitura della prestazione;
agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi.1
L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
Per il rimanente, si applicano gli articoli 4–4b e 6–11.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649). ↩
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