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Art. 24d

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’azione penale spetta ai Cantoni.
  2. .1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 1996 (RU 1997 1152;FF 1995 IV 589). Abrogato dall’all. 1 n. 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, con effetto dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3095;FF 2011 6219).

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