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Art. 23

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Per l’acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali forestiere a un luogo o al Paese è necessario un permesso del Consiglio federale. Questa disposizione non concerne i chiusi, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.

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