Torna alla legge

Art. 19

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale

La raccolta, a scopo di lucro, di piante selvatiche e la cattura d’animali viventi in libertà è sottoposta all’obbligo d’un permesso della competente autorità cantonale. Questa può restringere il permesso a specie, luoghi, tempi e quantità determinati, o in altra maniera, vietare la raccolta o la cattura organizzate e la pubblicità a tale scopo. Sono riservati i prodotti agricoli e forestali ordinari, e la raccolta di funghi, bacche, erbe aromatiche e medicinali, nei limiti usuali, salvo non si tratti di specie protette.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.