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Art. 16a

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice crediti d’impegno1di durata limitata per l’assegnazione di sussidi.
  2. Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 2009^2^sulla promozione della cultura.3

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333).

  2. RS 442.1

  3. Introdotto dall’all. cifra II n. 5 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127;FF 2007 44214459).

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