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Art. 14a

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. La Confederazione può accordare sussidi per:
    1. i progetti di ricerca;
    2. 1 la formazione e la formazione continua di specialisti;
    3. le relazioni pubbliche.
  2. La Confederazione può svolgere direttamente queste attività o farle eseguire a sue spese se l’interesse nazionale lo richiede.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689;FF 2013 3085).

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