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Art. 11

451LPNFederal Act1 gen 1967Fonte originale

Per le costruzioni e gli impianti militari esentati dall’obbligo d’autorizzazione giusta l’articolo 126 capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951, l’autorità federale competente non è tenuta a chiedere una perizia.2Nemmeno è tenuto a fornire documenti per le perizie facoltative.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093;FF 1993 IV 1).

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