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Art. 9a

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale
  1. I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
  2. L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020^1^sulla protezione dei dati (LPD).2

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

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