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Art. 3a

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale
  1. Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
    1. gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
    2. le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
    3. le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS1;
    4. le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
    5. le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
  2. Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
  3. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.2

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. II 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

  2. Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 911).

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