Torna alla legge

Art. 15

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale
  1. La sicurezza dei dati è disciplinata:1
    1. 2 dall’ordinanza del 31 agosto 2022^3^sulla protezione dei dati (OPDa);
    2. 4 dall’ordinanza dell’8 novembre 20235sulla sicurezza delle informazioni.
  2. La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  3. RS 235.11

  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 27 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

  5. RS 128.1

  6. Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.